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Numero 1 Anno 2002
IL MANIFESTO SULLA CACCIA
DEL CONTE OTTAVIO PROVANA CONTE DI LEYNI.
24 pagine delle quali 16
di ristampa anastatica.
Prezzo: 3,50 € + Spese postali.
In
sei pagine di redazionale, sono spiegati per sommi capi, ma in modo
semplice e chiaro, gli aspetti storici e ambientali, legali sia
alle vicende umane dei due principali personaggi storici menzionati
nelleditto, sia all importanza dei Savoia e al concetto
di caccia nel 700.
Leditto, del resto, è ampiamente
esaustivo e parla da sé, senza bisogno di particolari commenti.
Il testo originario, fluido e scorrevole,
è comprensivo, accattivante e stimola facilmente la lettura.
Chi, come leditore, è animalista
e assolutamente contrario alla caccia, non rimarrà deluso.
Al termine della trattazione figura un
elenco delle principali aree protette del Piemonte.
Il Manifesto del Conte Provana
Il manifesto del Conte Provana di Leynì
(Leini) è una preziosa testimonianza di unepoca lontana.
E un editto sabaudo emesso in data 18 febbraio 1772, ripubblicazione
di un precedente editto risalente al 25 ottobre 1749, rimasto per
diverse ragioni inosservato.
In buona sostanza, il decreto reale serviva per regolamentare la materia
della caccia tanto cara ai Savoia ed a
tutta laristocrazia legata a quella nobile famiglia.
Nel far ciò, il Conte Provana,
tenne conto non soltanto dellaspetto ludico che la caccia assumeva
in quegli ambiti e non soltanto della volontà di interdire
ai ceti più umili laccesso alle riserve reali quanto,
altresì, con una buona dose di conoscenza specifica e di saggezza,
dogni dettaglio che avrebbe potuto regolamentare al meglio il
prelievo venatorio e boschivo, descrivendo con esatta e ponderata
definizione i tempi, i luoghi, le quantità prelevabili, le
armi ammissibili e, di contro, vietate.
I Provana furono una delle grandi famiglie feudali (unitamente alle
famiglie Piossasco, Roero, Radicati, Avogadro, e poche altre) che
segnò la storia del Piemonte. Da sempre nella sfera dinfluenza
dei Savoia, i Provana, con la loro diffusione, dalla Consorteria dei
Signori di Moncucco a Carignano, e poi tutto intorno alla capitale
sabauda, hanno fatto dire che quasi volessero circondare
i Savoia e la loro città di residenza.
Al di là del Conte Ottavio Provana, la cui ricerca storica
non è stata per niente facile, il regista vero del decreto
fu Carlo Emanuele III.
Costui fu un buon sovrano,
che portò benessere e pace in tutte le terre da lui governate.
Nonostante fosse un assiduo cacciatore, cè da dire che
a lui vanno riconosciuti pure alcuni meriti ambientali.
Anzitutto fu per sua volontà se in Piemonte furono fondate
le prime accademie di veterinaria.
In secondo luogo i 58 articoli di legge contenuti nel Manifesto non
sono affatto a favore di una caccia senza limitazioni.
Anzi.
Fu lui, sè detto, il vero autore del decreto (e non poteva
che essere lui) anche se, per ovvie ragioni, figurava in prima pagina
il Conte Ottavio Provana Conte di Leiny il quale rivestiva appunto
il titolo (fra i tanti) di Gran Cacciatore e di Gran Falconiere di
S.M. il Re.
A ragion veduta, si potrebbe pure pensare che il decreto abbia espresso
la volontà di un sovrano e di un Gran Cacciatore oramai attempati
e stanchi, solo desiderosi di veder finalmente rispettata quella legge
che per tanti anni restò disattesa. Si vuole credere che sia
andata così, con il solo fine di salvaguardia ambientale e
dintegrità. Si vuole sperare che il decreto fosse stato
riproposto per mantenere nel tempo ancora vergini e inalterate quelle
terre, quei colori, quelle montagne, quella flora, quei boschi, quei
fiumi, quella fauna, che di lì a poco, probabilmente, intuivano
di dover lasciare.
Dovremmo riconoscere dei meriti conservazionistici ai Savoia?
Piaccia o no, oggettivamente sì.
Si pensi al Parco del Gran Paradiso,
il cui nucleo iniziale fu dato dalla donazione di Vittorio Emanuele
III allo Stato Italiano.
La stessa terra su cui egli cacciò fino quasi allestinzione
gli stambecchi e che poi, evidentemente pentitosi, donò per
farla divenire unarea protetta e di ripopolamento.
Fu un gesto estremo, tardivo, quasi senechiano, che però valse
a conservare nel tempo una delle zone naturali più belle e
più preziose al mondo.
Sulla falsariga di quellepisodio, simile sorte toccò
a ciascuna ex riserva di caccia dei Savoia
e non è un caso se ora, a distanza di secoli, il Piemonte è
disseminato di aree protette, Riserve Naturali e di Parchi Nazionali
e Regionali in luogo delle riserve di caccia.
Una conversione positiva, dunque.
Chi era Francesco
Ottavio Provana Conte di Leynì
E lecito domandarsi, a questo punto, chi sia
stato Ottavio Provana di Leynì.
Sulle enciclopedie non è facile trovare traccia di questo
personaggio.
Da un numero speciale del bollettino di
Vivant si apprende che ben due Provana, entrambi
rappresentanti del secondo e più importante ramo dei Provana
di Druent, ricoprirono lincarico di Gran Cacciatore.
Tuttavia, non si trattava del nostro Francesco Ottavio, quanto di
Giovanni Francesco (che fu anche Gran Ciambellano e Collare dellAnnunziata)
e del suo figlio, Carlo Amedeo.
Lunica informazione su Francesco Ottavio Provana, cè
giunta nientemeno che dal Conte Fabrizio Antonielli dOulx,
Presidente della VIVANT - Associazione
per la valorizzazione delle tradizioni storico nobiliari- il quale
in modo assai cordiale e tempestivo, ci ha gentilmente fornito notizie.
Una riserva
nella riserva
Ad unanalisi seppure assolutamente sommaria,
già appare l importanza delle aree geografiche menzionate
nell editto, tanto del cosiddetto piccolo distretto
della Caccia, quanto della cosiddetta grande riserva,
entrambe enunciate nel documento oggetto della nostra ristampa.
Se ne trae che leditto assumeva un ruolo straordinariamente
importante nel campo della conservazione ambientale.
A riprova di ciò, basterà pensare che il solo piccolo
distretto della Caccia era la risultanza di un unione
periferica di ben 43 zone, fra comuni e centri minori: Torino,
Moncalieri, Nichelino, Vinovo, Candiolo, Orbassano, Beinasco,
Rivalta di Torino, Rivoli, Collegno, Druento, S. Maurizio Canavese,
Settimo Torinese, S. Mauro Torinese, ecc.
La grande riserva poteva vantarne addirittura 82,
con l aggiunta di nove boschi.
Particolare attenzione, doveva avere il territorio di Racconigi,
oggetto di una particolare avvertenza data a capo dellelencazione
dei luoghi riservati.
La natura dei
Savoia
Nei Savoia, il concetto del rispetto della natura
deve avere avuto un particolare significato.
Al di là del fatto che, in seguito, tutti i loro possedimenti
sono stati donati allo Stato Italiano (si conoscono pure altre celebri
donazioni sabaude, non ultima quella numismatica per opera di Vittorio
Emanuele III) spicca subito all occhio lo stile premuroso
e preciso del legislatore; uno stile encomiabile in quanto inequivocabile,
impeccabile, che non lasciava adito ad alcun dubbio interpretativo
di sorta.
Paradossalmente, i testi delle leggi di attualità, sempre
più spesso lasciano dei punti lacunosi o vuoti: punti che
poi divengono sempre cagione delle più disparate interpretazioni
e, in conclusione, d infiniti appelli e contrappelli che portano
sempre ad un nulla di fatto ed a un aggravarsi della già
infelicissima situazione ambientale e venatoria italiana.
Al legislatore-cacciatore, invece, non sfuggì alcunché.
In quegli anni, infatti, una era la legge ed una l interpretazione.
Tutto era ben chiaro: non vi erano articoli di legge variamente
interpretabili, o che, di fatto, rimandassero a leggi e leggine
minori.
Cera un unico legislatore e, piacesse o no, ununica
legge. Una legge, invero, elitaria, nientaffatto democratica,
severissima, ma una legge che consentiva costantemente di garantire
la sopravvivenza di un habitat per la fauna locale, per la fauna
stanziale, per quella migratoria nonché, e non è poco,
il mantenimento della fauna stessa, monitorata nei tempi e nei metodi
di continuo, con adeguate misure di sorveglianza e controllo.
Un raffronto è possibile pure tra le leggi sullambiente
veneziane e quelle attuali, dove le ultime in confronto fanno solo
intristire chi ama lambiente. Concludendo, si può agevolmente
e tristemente affermare che le leggi antiche erano (per gli aspetti
che contano) molto più all avanguardia di quelle d
oggigiorno.
Leditto
di ieri analizzato oggi
Nel leggere l editto, ognuno può liberamente
trarre le proprie considerazioni, fare le proprie congetture, provare
sensazioni come se vivesse 230 anni addietro.
Non sarebbe possibile sondare, nemmeno per sommi capi, il panorama
storico, politico e ambientale di quel tempo.
Per la sola famiglia Provana, forse non basterebbe un volume di
mille pagine. In verità, anche la sola figura del Gran
Cacciatore (e non è che uno degli innumerevoli titoli
di merito che poteva vantare il Conte Francesco Ottavio Provana),
meriterebbe un adeguata disquisizione. Che dire, poi, della
vastità dei luoghi, delle armi usate, della fauna nominata
nel testo?
Di certo, la figura del Gran Cacciatore era una figura
di massimo prestigio, molto ben collocata allinterno dello
Stato Sabaudo.
Senz altro, le pene erano severe, a differenza di adesso.
Non si può dire altrettanto dei periodi di caccia, ma è
necessario considerare che allepoca cera senz
altro più selvaggina di oggi e non mancavano né le
siepi, né gli alberi, né l habitat necessari
al ripopolamento.
La lista degli animali estinti dei quali si ha notizia (estinti,
beninteso, per i più disparati motivi) è talmente
lunga da essere stata oggetto di vari volumi.
Il vuoto del
potere esecutivo
In ogni caso, i cinquantotto articoli che compongono
l editto, se per un verso creano una totale copertura sullargomento
legislativo, per l altro non mancano d indicare un punto
dolente e a noi contemporanei assai ben noto: il vuoto del potere
esecutivo. Questo aspetto è interessante perché palesa
un problema che, con qualche variante (troppe leggi e poco riguardo
verso le stesse), trova vivaci assonanze con la realtà del
presente.
E allora necessario chiedersi quanto investa lo Stato Italiano
per la natura e, di contro, quanto per altre attività (lindustria
bellica, per esempio).
Ancora: quanto per losservanza e il controllo del patrimonio
faunistico e boschivo
La risposta è scontata: poco, sempre troppo poco!
E in Europa lItalia rappresenta
quasi sempre il fanalino di coda.
Invece, come si evince nell editto, al diritto di caccia doveva
esistere (per legge) il dovere del rispetto ambientale: un rispetto
omnicomprensivo, totale. Le tanto sbandierate intese fra i cacciatori
e gli agricoltori non c erano, ma c erano queste consuetudini
di reciproco riguardo, perché comuni erano gli interessi.
Si richiedeva una deferenza che tenesse in considerazione la situazione
boschiva, le aree verdi, le siepi, i prodotti ed i sottoprodotti
del bosco.
Se, infatti, per i nobili la caccia rappresentava prevalentemente
un aspetto ludico, per il volgo rappresentava una forma di sopravvivenza.
Oggi cosa rappresenta la caccia in Italia? Un bisogno di sopravvivenza?
Una tradizione?
A chi vorrebbe rispondere che oggi s ispira alla tradizione,
consiglieremmo di non dimenticare che tante erano le tradizioni
e, tuttavia, non tutte meritevoli di lode. Anche il diritto divenuto
famoso col nome di Jus primae noctis, ad esempio, era
una tradizione: dovremmo ripristinare anche quella? Suvvia. Siamo
seri!
E fuor di dubbio che la caccia, ha permesso per migliaia danni
la sopravvivenza del genere umano ma oggi, nei paesi cosiddetti
industrializzati, che significato può
ancora trovare?
Sono, i cacciatori, veramente equiparabili ai grandi predatori utili,
oramai estinti e fossilizzati, come uno studio avrebbe voluto far
apparire?
E triste dirlo (anche perché la caccia piace soltanto
a chi la pratica o lha praticata, e a pochi) ma chi caccia
oggi, caccia con il significato che assumeva un tempo la caccia
nobiliare, dei signori e dei padroni, ossia per giuoco, per sport,
per svago, per diletto, per esercizio.
C è stata una regressione nel concetto della caccia,
una regressione che lascia interdetti soprattutto i cacciatori allantica
maniera, fra i quali moltissimi, appunto per ciò, hanno appeso
al muro il fucile.
Le armi
La caccia, definita come arte da signori,
a far data dal VI secolo, è diventata monopolio dei nobili:
con prede, tecniche ed armi in esclusiva per loro.
I principi e i nobili cacciavano senza limitazioni di sorta a cavallo,
armati di spada e lancia.
Al contrario, i poveri, i popolani, i contadini cacciavano appiedati
e muniti di trappole, bastoni, o altre armi rudimentali: a loro
era concessa solo la piccola selvaggina.
Le tecniche venatorie del cacciatore, insomma, ne firmavano il lignaggio.
Allora chi erano i bracconieri?
I bracconieri di quel tempo erano i poveri: infatti, le armi elencate
nelleditto non erano quelle riservate ai ceti di più
alto lignaggio.
La paura dei legislatori era forse riferita alle armi da fuoco che,
come tutti tristemente sappiamo, possiedono ben altre capacità
distruttive e che, al tempo dell editto, circolavano già
da tempo.
Le armi da fuoco erano (e sono) malviste persino dai falconieri.
Pure il Governo Veneziano si vide costretto ad emettere appositi
decreti per limitare o vietare luso darmi da fuoco.
Per esempio, il decreto del 10 luglio 1648 (Parte presa nelleccelso
Conseglio di Dieci. In materia dogni sorte dArchibugi
longhi, e curti) iniziava recitando così:
Tanto s è nei tempi presenti avvanzato l
uso delle pistole, pistoni, terzaruoli, & altre armi da fuoco
per tutto lo Stato della Repubblica, che fino in questa Città,
per lo passato sempre vero asilo di quiete, & di sicurezza,
non solo s è introdotto una temeraria licenziosa libertà,
mà co l mezo di questa seguono ben spesso sbarri, e
homicidij, anco nelle proprie habitationi, con terrore, e pregiuditio
de sudditi, scandalo, e mormoratione universale (
).
La LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli,
nel suo Rapporto Zoomafia 2001 dal titolo Bracconaggio
e criminalità, riferendosi allarmamentario di
cui dispongono i bracconieri, elencano armi da guerra, carabine
con visori notturni, fucili modificati, moschetti, bombe a mano,
tute mimetiche, coltelli, silenziatori, congegni esplosivi
E i cacciatori?
Loro hanno solo il fucile
che uccide eccome, però!
Le astuzie legali
Nell editto, qua e là, si ravvisano
dei punti dove alta è la componente psicologica e sottile,
conseguentemente, la risposta legislativa.
Bello ed espressivo, ad esempio, è l art. 13, ove il
legislatore traccia una caricatura perfetta dei cacciatori disonesti,
definendoli temerari in rapporto al loro numero e lasciando intenderne
la viltà sostanziale.
Del pari, astuta è stata la soluzione di legge.
A cacciare di frodo sono in più di due? Nessun problema:
ognuno, preso singolarmente, avrà una pena doppia rispetto
a quella prevista.
Una seconda soluzione di legge assai riuscita, fu quella dal ruolo
che i Dragoni assunsero e di cui si dirà più oltre.Ma
qui ci fermiamo per non farvi perdere il gusto della sorpresa
Le autoritą preposte
al controllo
Nel Manifesto si menzionano, oltre al Senato di
Piemonte ed alla Camera de Conti, diverse figure politiche
e di controllo.
Nel contesto delleditto sono citate alcune autorità
preposte in modo specifico al controllo dellattività
e del prelievo venatorio: in primis, ovviamente, il Gran Cacciatore
(incarico investito dal Conte Francesco Ottavio Provana).
A ruota, sono elencate tutte le figure minori: il Conservatore Generale
della Caccia, i Guardacaccia, gli Uffiziali della Caccia, lAvvocato
Fiscale delle Cacce, ecc.
Ognuno di loro aveva compiti precisi (di sorveglianza, tesoreria,
ecc.), così da poter perfettamente mantenere efficiente la
portentosa cerimonia della caccia sabauda.
Le curiosità faunistiche
e toponomastiche
Per quanto attiene allelenco delle specie animali, non sono
menzionate specie particolari.
Invece, circa i nomi delle località, gli elementi di interesse
sono decisamente molti di più, specialmente laddove sono
la testimonianza di aree boschive.
La monetazione
di Carlo Emanuele III
Molte erano le pene pecuniarie, efficace
alternativa alle pene carcerarie o ad altre ancor più gravi.
Diverse, infatti, sono le multe e le monete citate nel decreto reale.
Una autorevole perizia ci è stata generosamente fornita dal
dottor Mario Traina, numismatico di fama mondiale, il quale con
la sua solita professionalità ha sviscerato tutti gli aspetti
della monetazione sabauda del periodo in esami.
I luoghi di un tempo e i luoghi di
oggi.
In ultima analisi, le zone protette Piemontesi
sono la risultanza di un lavorio durato secoli, di un rispetto costante
e tenace ascrivibile, piaccia o no, ai Savoia.
Un fervore, però, fortunatamente incrociatosi, in tempi
più recenti, con amministratori altrettanto rispettosi e assennati.
Aree protette
in Piemonte
Data la possibilità di una interconnessione
e data l opportunità ghiotta, a conclusione dello Speciale
è stato inserito un elenco delle principali aree protette
del Piemonte (Riserve Naturali Statali, Parchi Naturali Regionali,
Riserve Naturali Regionali, Sistemi di aree protette delle fasce
fluviali, Parchi Naturali Provinciali, Oasi, altre aree protette)
con alcuni indirizzi estremamente utili per chi desideri saperne
di più.
Ringraziamenti
Concludendo questa pagina di presentazione del Manifesto
del Conte Provana, desideriamo ringraziare sentitamente tutti coloro
(privati, enti, associazioni, ecc.) che hanno consentito fin qui
il buon esito delloperazione editoriale.
In particolare, esprimiamo gratitudine al dottor Mario
Traina per la sua preziosa consulenza numismatica e alla
Venaria Reale per la concessione a trarre ampi stralci dal
loro sito ai fini della pubblicazione del Numero Speciale.
Infine, desideriamo ringraziare tutti coloro i quali hanno prenotato
il numero speciale e, del pari, anticipatamente, tutti coloro i
quali lo prenoteranno, perché (e purché) rispettosi
della natura e della vita.
Il Tuffetto periodicamente uscirà con un numero
speciale dedicato ad uno specifico argomento.
ATTENZIONE
IL NUMERO SPECIALE CON LA RISTAMPA DEL MANIFESTO
SABAUDO SULLA CACCIA SARA TIRATO IN APPENA 2.000 ESEMPLARI.
Data lesiguità della tiratura,
verrà data la precedenza
alle richieste provenienti da iscritti ad associazioni animaliste.
Nel richiedere il Numero Speciale, si invita sempre a specificare
questa circostanza.
Trascorsi 7 giorni dal ricevimento non si accetteranno reclami.
Farà fede la data di ricevimento.
Il pagamento potrà essere anticipato, oppure eseguito in
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